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SINTESI
POLIZZE ASSICURATIVE
Le due convenzioni assicurative relative al ramo infortuni (polizza n°
2043312043) ed al ramo RCT (polizza n° 2043322043), stipulate tra C.S.I e
Società Cattolica Assicurazioni per i tesserati ordinari del CSI (atleti e
non atleti) e per le società o associazioni sportive dilettantistiche
affiliate ed in vigore per l’anno associativo 2009/2010, in sintesi
prevedono le seguenti coperture:
Polizza infortuni:
Oggetto della garanzia
L’assicurazione viene prestata per gli infortuni, a termini di polizza -
ossia ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca
lesioni corporali obiettivamente constatabili - subiti dall’ASSICURATO
(ossia la persona tesserata CSI per la quale è prestata la garanzia):
a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal CENTRO SPORTIVO
ITALIANO e relativi allenamenti e prove, anche se effettuati a titolo di
preparazione personale;
b) durante la partecipazione alle attività associative, ricreative, sportive
ricreative formative turistiche e culturali in genere organizzate e/o
promosse dall’associazione.
Le garanzie previste in polizza si intendono operanti e valide per tutte le
manifestazioni sportive e gare a cui i tesserati CSI intendano partecipare,
comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo
con CSI contemplate nei calendari sportivi del CSI.
L’assicurazione è estesa ai viaggi ed ai trasferimenti effettuati a piedi o
con i normali mezzi di trasporto pubblici o da noleggio (esclusi aerei) e
decorre da quando il tesserato lascia la sua residenza abituale e cessa al
momento in cui vi rientra.
Per gli arbitri , i giudici di gara e gli ausiliari sportivi, il viaggio per
l’espletamento degli incarichi loro affidati può essere effettuato anche con
i normali mezzi di trasporto privati (esclusi aerei). Decorrenza della
copertura assicurativa
La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo a quello del
tesseramento.
Voci relative al risarcimento e massimali
Le voci relative al risarcimento a seguito di infortunio riguardano
esclusivamente:
- la morte € 61.975,00
- l’invalidità permanente con la franchigia assoluta del 5% e fino ad un
importo massimo di € 51.646,00 (è esclusa l’inabilità o l’invalidità
temporanea) ; nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore
al 25% della totale, non viene dedotta alcuna franchigia;
- le spese mediche con franchigia di € 200,00 fino ad un massimo di
E.2.582,00
- la diaria da ricovero € 25,82 al giorno con esclusione dei primi due
giorni e per un massimo di 60 giorni (è esclusa la diaria da gesso) ;
Franchigia spese mediche
Si precisa che le spese mediche sostenute a seguito di infortunio saranno
rimborsate indipendentemente dalla invalidità permanente, ma con una
franchigia di Euro 200,00 sulle spese mediche effettivamente sostenute.
Per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza la compagnia
assicurativa rimborsa le spese entro il massimale menzionato, per:
- accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici);
- le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi sono
tutti risarcibili solo se prescritti dalla ASL o da un ospedale; in
particolare le spese relative alla fisioterapia saranno rimborsate solo se
rese necessarie da intervento chirurgico o da lesioni ossee a seguito di
infortunio;
- le cure termali: sono escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera;
- non è indennizzabile l’invalidità temporanea e l’ingessatura;
- gli onorari dei medici nonché in caso di intervento chirurgico, dei
chirurghi e dell’equipe operatoria;
- l’uso della sala operatoria e il materiale di intervento;
- le rette di degenza in ospedali e clinica;
- i ticket sanitari in genere;
- il trasporto dell’Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa
effettuato con ambulanza.
E’ invece escluso il rimborso delle spese per acquisto o noleggio di
apparecchi ortopedici, protesi di qualsiasi genere (salvo che siano
applicate durante l’eventuale intervento chirurgico) e di carrozzelle
ortopediche.
Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la
garanzia vale per le eventuali spese o eccedenze di spesa rimaste a suo
carico.
La compagnia effettua il rimborso previa presentazione dei documenti
giustificativi in originale.
Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi:
Oggetto
L’assicurazione è estesa ai danni provocati a terzi da tutti i tesserati al
Centro Sportivo Italiano (atleti e non atleti e tesserati Free Sport).
La garanzia vale per i danni causati a non tesserati al CSI che partecipano
alle attività organizzate dal CSI, anche tramite le sue strutture
periferiche, oppure da quest’ultimo insieme ad altri Enti e Federazioni.
La copertura è valida altresì per le società o associazioni sportive
affiliate in qualità di organizzatrici di attività CSI.
La garanzia opera per la responsabilità civile da cui derivino danni
provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a
cose provocati da:
a) attvità sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere (compresi
i relativi allenamenti e l’organizzazione e gestione di manifestazioni e
iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche) nonché
l’organizzazione e gestione di centri di ricreazione, riunioni, corsi in
genere, campi scuola e simili, il tutto compresi i relativi trasferimenti;
b) proprietà e/o gestione di attrezzature, impianti sportivi e materiale
necessario per lo svolgimento dell’attività sportiva e associativa in
genere, esclusi: tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e
sferisteri;
c) proprietà e conduzione dei locali ove hanno sede le varie strutture
associative indicate in premessa, nonché esercizio di distributori di
bevande, bar e sale giochi ad esse annessi, purchè aperti ai soli soci
tesserati CSI.
La garanzia si intende operante e valida per tutte le manifestazioni
sportive e gare, a cui i tesserati CSI intendano partecipare, comprese
quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con CSI
contemplate nei calendari sportivi CSI.
La garanzia è altresì estesa al rischio derivante dalla partecipazione a
manifestazioni internazionali svolgentesi in Europa e promosse e/o
organizzate dal CSI.
E’ considerato ASSICURATO la persona fisica o giuridica la cui
responsabilità civile è coperta con la polizza.
Estensione di terzi
Sono considerati terzi tra di loro i tesserati CSI ed i collaboratori in
genere anche se non tesserati CSI, limitatamente alle lesioni a persone e
per esborsi eccedenti la garanzia infortuni nei confronti sia delle
strutture sopra indicate sia dei relativi dirigenti, istruttori e giudici di
gara, anche per loro responsabilità personale.
Non sono considerati terzi tra di loro i coniugi, i genitori, i figli degli
assicurati nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente ad
eccezione di quei casi riguardanti il danno alla persona in cui, pur
sussistendo i predetti rapporti, il danno si sia verificato durante
l’effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo
ai quali partecipano contemporaneamente danneggiante o danneggiato.
Principali esclusioni
L’assicurazione non vale per i danni:
- danni da furto;
- da circolazione di mezzi di locomozione a motore nonché da altri mezzi di
locomozione;
- da proprietà di fabbricati fatta eccezione di quanto indicato sopra sub
OGGETTO;
- danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno se tali danni
derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche
sostitutive;
- provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da
questi detenute;
- alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate,
caricate o scaricate;
- da gestione di spacci, mense, ristorante, alberghi, case per ferie ed
altri esercizi commerciali;
- alle cose avute in consegna e custodia ed alle attrezzature ed impianti
sportivi e non sportivi utilizzati per lo svolgimento dell’attività.
Free sport
La copertura assicurativa con il tesseramento Free Sport è valida per le
ipotesi di responsabilità civile verso terzi secondo le condizioni, i
massimali ed i termini previsti nella polizza di responsabilità civile verso
terzi.
Massimale RCT
Il massimale della RCT è pari ad € 1.549.000,00.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengano in Europa, a San Marino,
Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Ungheria, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.
NOTA COMUNE AD ENTRAMBE LE POLIZZE
Denuncia di infortunio o di RCT
Come
La denuncia di infortunio (o di RCT) redatta sull’apposito modulo (vedi
modulistica per denuncia di infortunio o RCT) dovrà essere inviata a mezzo
raccomandata direttamente dall’infortunato (o dal danneggiante-assicurato in
caso di RCT) entro 45 giorni dall’evento o dal momento in cui l’assicurato o
gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità.
A chi
la denuncia di infortunio a Società Cattolica Assicurazioni-Agenzia Generale
di Roma - Piazza di Spagna, Via della Vite n.5 00187 Roma (tel. 06/6792501;
fax 06/69799763; e-mail: romapiazzadispagna@cattolica.it).
la denuncia di RCT a Società Cattolica Assicurazioni-Agenzia Generale di
Roma - Piazza di Spagna, Via della Vite n.5 00187 Roma (tel. 06/6792501; fax
06/69799763; e-mail: romapiazzadispagna@cattolica.it)
Allegati necessari
Alla denuncia deve essere allegata:
- la fotocopia della tessera CSI
- proprio recapito telefonico
- coordinate bancarie
- tutta la documentazione in originale (sanitaria attestante i danni, e
fiscale attestante le spese mediche effettivamente sostenute o la richiesta
di risarcimento danni da parte del terzo);
dalla cessazione delle cure mediche l’assicurato dovrà presentare alla
compagnia il certificato di avvenuta guarigione - a carico dell’infortunato
- ove dovrà essere indicata - se ve ne fosse - la presenza di postumi di
invalidità permanente; la compagnia se del caso provvederà a sottoporre
l’Assicurato a accertamento medico fiduciario al fine di stabilire
definitivamente l’esistenza e l’entità dell’Invalidità permanente oggetto di
indennizzo.
Inoltre la compagnia si riserva il diritto di effettuare direttamente o
tramite Ispettori o Funzionari all’uopo delegati, ogni indagine od
accertamento che ritenga di dover disporre.
Per l'apertura dei sinistri è sufficente inoltrare la denuncia unitamente
alla fotocopia della tessera CSI: tutti i documenti, sopra menzionati,
attestanti i danni, andranno inviati tutti insieme con il certificato di
avvenuta guarigione al termine delle cure. Ovviamente prima che scada l'anno
dalla data del sinistro, sarà cura del danneggiato interrompere la
prescrizione.
Prescrizione
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno: qualora entro
tale termine una pratica non venisse liquidata con la proposta di
risarcimento o le cure dell’infortunato non siano ancora terminate,
l’interessato deve tenerla in vita inviando direttamente alla compagnia
assicuratrice una raccomandata per l’interruzione dei termini di
prescrizione.
L’assicurato deve informare la compagnia, a mezzo raccomandata ar, nel più
breve tempo possibile e comunque entro e non oltre un anno dalla ricezione,
di ogni e qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento avanzata da terzi
(lettera o atto giudiziario, pena la prescrizione del diritto alla
copertura.
